Documentazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGI NAZIONALI

Legge per "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città" n. 53/2000.
In questa Legge all'articolo 27 si dispone quanto segue:

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della città e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche del tempo"

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche del tempo, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attività di promozione, formazione e informazione. Possono altresì aderire alle banche del tempo e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini e della comunità locale.

Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche del tempo e non devono costituire modalità di esercizio delle attività istituzionali degli enti locali.
Decreto per il "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"(Onlus) n. 460/97.

Questa Legge, di natura prettamente fiscale, introduce, insieme alle Onlus, la figura degli Enti non commerciali. Le Banche del tempo non rientrano nelle Onlus, come alle volte erroneamente si crede, ma negli Enti non commerciali, in quanto non si possono considerare associazioni di volontariato, ma associazioni di promozione sociale.

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste da questa Legge bisogna aver inserito nel proprio statuto, redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, alcune clausole obbligatorie elencate nella stessa Legge.

"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" n. 328/2000.

Questa Legge oltre a prevedere in forma universale molte opportunità per i cittadini che si trovano in difficoltà per ragioni economiche, di salute o di altra natura, per i bambini, per gli anziani, per le donne e per le famiglie, prevede anche la possibilità che possano svolgere un ruolo sociale integrativo nell'assistenza ai deboli anche le associazioni che praticano la solidarietà nella forma della mutualità e dall'auto-aiuto, così come stanno facendo le banche del tempo.Trattandosi di una Legge quadro, potrà trovare applicazione con una Legge di attuazione della Regione.

Legge nazionale per la "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" n. 383/2000.

È stata approvata di recente dal Parlamento e riguarda tutte le associazioni che svolgono attività di utilità sociale a favore di associati e/o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Fra queste associazioni rientrano anche le Banche del tempo.

La Legge tra l'altro prevede: alcuni contenuti obbligatori nel testo dello statuto, la possibilità di ricevere donazioni, la possibilità di iscriversi in appositi registri solo dopo un anno dalla costituzione, la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici, la possibilità di accedere a crediti agevolati, la estensione anche ai familiari degli associati delle prestazioni e dei servizi disponibili.

 

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LEGGI REGIONALI

Legge reg. "Politiche regionali per la famiglia" n. 23/99.

Questa Legge prevede, attraverso un bando annuale, il finanziamento di progetti specifici per la creazione di nuove banche del tempo e per specifiche iniziative delle banche del tempo medesime.

Per quanto riguarda il comma 6 dell'art. 5 è stato chiarito con la Regione che le banche del tempo non sono da confondere con il volontariato regolato dalla Legge nazionale 266/91 e dalla Legge regionale 22/93, ma il loro ruolo va inteso secondo l'art.27 della Legge nazionale 53/2000, che pur nella gratuità (senza circolazione di denaro) prevede che si scambi in un rapporto paritario di reciprocità e mutualità. Questo sta evitando di penalizzare i progetti propri delle banche del tempo nella concessione di finanziamenti.

All'articolo 4 comma 1 lettera d) la Legge prevede:

realizzare l'attività di organizzazione delle banche del tempo di cui all'art.5, comma 6, o di altre attività che favoriscano il mutuo aiuto tra le famiglie per l'espletamento delle attività di cura, sostegno e ricreazione del minore;

All'articolo 5 comma 1 lettera a) la Legge prevede:

organizzare ed attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l'organizzazione di "banche del tempo";

All'articolo 5 comma 6 la legge prevede:

Per "banche del tempo", ai fini del comma 1, lettera a), si intendono forme di organizzazione mediante le quali persone disponibili ad offrire gratuitamente parte del proprio tempo per attività di cura, custodia ed assistenza, vengono poste in relazione con soggetti e con famiglie in condizioni di bisogno. Il collegamento e l'intermediazione tra i soggetti interessati alla banca del tempo sono svolti da associazioni senza scopo di lucro.

Legge reg. per la "Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo" n. 28/96.

Questa Legge prevede che le associazioni non di volontariato, e tra queste anche le banche del tempo, possono iscriversi nel "Registro Provinciale dell'Associazionismo" istituito presso l'Amministrazione Provinciale, alfine di poter accedere ad agevolazioni e finanziamenti. Per l'iscrizione è richiesto in particolare che l'associazione abbia uno statuto, che lo statuto contenga alcune norme previste dalla Legge e che l'associazione abbia svolto attività da almeno due anni.

 

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Cosa sono le BdT per la legge

Le Banche del Tempo non presentano, normalmente, le caratteristiche che la legge attribuisce alle ONLUS.
È più adeguata invece la loro collocazione tra gli ENTI NON COMMERCIALI che sono trattati dall'art.1 all'art. 9 nella stessa Legge (decr. Legge 460/97) che disciplina le ONLUS.

ENTI NON COMMERCIALI
Per qualificare un ente non commerciale rispetto all'ente commerciale occorre verificare innanzi tutto l'oggetto principale o esclusivo dell'ente. Infatti, in base alla Legge l'oggetto principale è determinato all'atto costitutivo o statuto, se esistenti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.
Per oggetto principale o esclusivo si deve intendere l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto. Pertanto, se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale l'ente deve annoverarsi tra quelli non commerciali.

ENTI NON COMMERCIALI DI TIPO ASSOCIATIVO
Tali enti costituiscono una specie del più ampio genere degli enti non commerciali.
Per particolari enti non commerciali di tipo associativo quali:
associazioni culturali; associazioni di promozione sociale (Banche del Tempo); associazioni assistenziali ecc. sussiste l'obbligo di inserire nel proprio statuto o atto costitutivo, redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata alcune clausole obbligatorie al fine di beneficiare di alcune specifiche disposizioni agevolative.
Si tratta delle seguenti clausole:

  • divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;
  • obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge;
  • disciplina uniforme del rapporto associativo e delle norme associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
  • obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  • eleggibilità libera degli organi amministrativi;
  • intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Alla luce di quanto sin qui illustrato si può ritenere che le "Banche del Tempo" siano enti non commerciali di tipo associativo. Pertanto alle stesse è applicabile la disciplina esaminata in precedenza.

 

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STORIA: COME NASCE LA BANCA DEL TEMPO

La Banche del Tempo sono state inventate dalle donne.

Infatti questo è avvenuto a Sant'Arcangelo di Romagna dove è nata la prima banca italiana fondata dalle donne nel 1994. A Milano la prima Banca del Tempo è nata nel 1996 a Quarto Oggiaro.

La B.T. è un progetto innovativo che si propone il fine di praticare e promuovere la solidarietà attraverso rapporti di reciprocità, senza distinzione di genere, di età, di reddito.

Proviamo a riassumerne il senso per chi ne sente parlare per la prima volta. Le Banche del Tempo, presenti da alcuni anni in Italia seguendo le esperienze già esistenti all'estero (Inghilterra, Francia, Germania, Canada), sono nate con lo scopo di mettere in contatto persone disponibili a scambiarsi servizi e prestazioni.
Le B.T., infatti, offrono la possibilità di conoscersi e scambiarsi aiuti che riguardano la vita quotidiana.
E' uno scambio alla pari, che non fa differenze tra le varie professioni.
Lo scambio è una forma originale di baratto che è misurata in ore, prescindendo dal valore della prestazione.
La tua ora vale quanto la mia ora. Negli scambi non c'è circolazione di denaro, salvo per le eventuali quote di iscrizione necessarie a sostenere le spese di gestione.
La contabilità del tempo scambiato è tenuta con la registrazione di assegni speciali che riportano il tempo dei servizi scambiati.

La gamma dei servizi scambiati può essere anche ampia e dipende da cosa sono in grado di offrire le singole persone.
Qualche esempio: riparazione di un guasto elettrico, accompagnamento di bambini e anziani, lezioni di informatica, invito a cena, conversazioni in inglese o altra lingua, cura di animali e piante domestiche.

Sono riproposti in forma moderna i rapporti di buon vicinato che esistevano un tempo nelle case a ringhiera, nelle corti, nei paesi.

In queste associazioni si mettono in moto una molteplicità di scambi volti ad aumentare la possibilità di soddisfare i bisogni materiali e relazionali dei singoli, propri ed altrui, in un clima amichevole e di cooperazione. La forza delle banche sta nel saper affrontare la solitudine, nell'accoglienza mettendo da parte le diversità e le differenze, nella affermazione di una propria identità, nel ritrovare lo spirito di una comunità solidale e aperta.

 

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STORIA DEL COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO DI MILANO E PROVINCIA

Sede operativa c/o CNGEI Via U.Foscolo 3 MI

Questa è la denominazione della associazione che è stata costituita il 4 maggio 2000, della quale fanno parte l
e Banche del tempo del territorio della Provincia di Milano che vi hanno aderito.

Il "Coordinamento" esiste però di fatto dal 1998, istituito informalmente dalla Amministrazione Provinciale.
La sua attività iniziale consisteva in incontri periodici tra le Banche del Tempo per scambiare esperienze, per risolvere
qualche problema, per prendere qualche iniziativa.

Con l'aumento del numero delle Bdt e dei loro bisogni di supporto è stato necessario dotarsi di uno statuto, che ha permesso di far riconoscere al Coordinamento un ruolo di rappresentanza presso gli enti pubblici e privati. È stato così possibile avere un incontro con la Regione Lombardia per un chiarimento sulla interpretazione della Legge regionale 23/99, acquisire un sostegno finanziario da parte della Provincia di Milano, canalizzare sulle Bdt risorse del Comune di Milano e dell'Istituto Bancario S.Paolo di Torino, presentare progetti al Comune di Milano e alla Regione per un loro finanziamento, aprire presso il Centro Servizi Volontariato (Ciessevi) di Milano uno sportello per informazioni e consulenze sulla banca del tempo.

Le principali attività del Coordinamento sino ad oggi sono state:

  • riunioni periodiche delle Banche del Tempo;
  • otto corsi di formazione ai quali hanno partecipato 105 persone;
  • iniziative centrali aperte a tutte le banche del tempo quali seminari tematici, feste promozionali;
  • elaborazione di nuovi progetti sociali;
  • promozione di nuove Banche del tempo;
  • supporto allo sportello del Ciessevì per informazioni a singoli cittadini e consulenze;
  • produzione con periodicità quadrimestrale di "Banche del Tempo News"
  • l'avvio di un sito web per informazioni generali e sulle iniziative delle singole Bdt;

Il Coordinamento collabora con Enti pubblici e con varie associazioni e organizzazioni. In particolare condivide la sede con il Movimento Scout del CNGEI, che ci ha accolto permettendoci di acquisire un recapito fisso ed un luogo per le riunioni.
 

Associazione di fatto dal 1988

Approvazione dello statuto 4 maggio 2000.

 

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