Lo Statuto del Coordinamento Banche del Tempo
Ultimo aggiornamento Martedì 01 Giugno 2010 13:10 Scritto da Grazia Pratella Lunedì 08 Febbraio 2010 15:24
STATUTO dell’ Associazione
COORDINAMENTO BANCHE DEL TEMPO DI MILANO E PROVINCIA
Articolo 1
E’ costituita l’Associazione denominata “Coordinamento Banche del Tempo di Milano e provincia”, che in seguito sarà denominata “Coordinamento BdT”. L’Associazione è composta da tutte le BdT del territorio della provincia di Milano che intendono aderirvi.
La sede dell’Associazione viene fissata nel Comune di Milano, Via Dei Transiti, 21.
La durata dell’Associazione è illimitata.
Articolo 2
Il Coordinamento BdT agisce senza fini di lucro, nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000.
Articolo 3
Il Coordinamento svolge la sua attività in osservanza al principio di utilità sociale e ha come finalità
quella di diffondere le BdT e con esso il valore della solidarietà nella forma della reciprocità, nonché una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità nel rispetto delle pari opportunità. In particolare il Coordinamento BdT si propone di:
- rappresentare le BdT presso le Istituzioni pubbliche e gli Enti privati rispetto ai loro interessi generali, fermo restando l’autonomia di ciascuna BdT;
- promuovere e favorire incontri formativi fra le Banche del Tempo per scambiare esperienze e approfondire singoli argomenti;
- mettere fra loro in rete le Banche del tempo anche allo scopo di favorire gli scambi fra i soci di BdT diverse;
- fornire servizi, assistenza e consulenza alle BdT aderenti e non;
- curare eventuali pubblicazioni di interesse generale;
- organizzare convegni su argomenti di interesse generale;
- organizzare iniziative volte alla socializzazione tra tutti i soci delle BdT.
Articolo 4
Le adesioni di BdT al Coordinamento BdT devono essere richieste per iscritto, allegando lo Statuto e/o regolamento ed altra documentazione comprovante la propria attività.
Eventuali quote associative potranno essere deliberate dall’assemblea.
Articolo 5
La BdT socia può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Coordinatore responsabile. Il socio che con i suoi atti e comportamenti abbia leso l’etica e le finalità dell’associazione viene espulso dall’associazione stessa, con delibera dell’Assemblea. Il diritto di recesso è esercitatile senza oneri.
Articolo 6
Le BdT socie possono essere chiamate a contribuire alle spese annuali dell’organizzazione. Il contributo eventuale a carico delle BdT socie è deliberato dall’assemblea.
E’ annuo e non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di cessazione o perdita della qualità di socio. I soci hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega
- di conoscere i programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali
- di partecipare alle attività promosse dall’organizzazione
- di usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento
- di poter presentare per iscritto alla Commissione di Garanzia le proprie controdeduzioni in fase preventiva rispetto all’assunzione di un provvedimento sanzionatorio.
I soci sono obbligati :
- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali
- a versare l’eventuale contributo stabilito dall’assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione.
I soci dell’Associazione offrono i propri servizi spontaneamente e sono tenuti a svolgerli gratuitamente, senza fine di lucro, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Articolo 7
La pubblicità degli atti e dei registri dell’Associazione viene garantita tramite affissione presso la sede e con la pubblicazione su un notiziario a circolazione interna
Articolo 8
Gli organi sociali dell’associazione sono: Assemblea, Consiglio Direttivo, Coordinatore responsabile (Presidente), Commissione di garanzia. Le cariche sociali vengono svolte a titolo completamente gratuito salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in adempimento del mandato.
Articolo 9
Possono partecipare all’Assemblea le BdT che aderiscono al Coordinamento BdT.
Ogni BdT partecipa all’Assemblea tramite, al massimo, due membri delegati.
L’Assemblea delle BdT nomina al proprio interno un Consiglio Direttivo e un Coordinatore responsabile.
L’Assemblea è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo ed è presieduta a rotazione da un componente del Consiglio stesso.
La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci. In tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l’approvazione del programma e del preventivo economico per l’anno successivo;
- l’approvazione della relazione dell’attività e del rendiconto economico (bilancio Consuntivo) dell’anno precedente;
- l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
Altri compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
- eleggere il Coordinatore Responsabile, componente di diritto del Consiglio Direttivo, eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- formulare ed approvare gli indirizzi e il programma delle attività;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati per motivi d’urgenza;
- fissare l’eventuale contributo a carico dei soci per le spese relative alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’organizzazione senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale;
- ratificare le ammissioni di nuovi soci;
- ratificare le esclusioni di soci.
Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee degli aderenti. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
L’avviso di convocazione è inviato al rappresentante della BdT socio del coordinamento per iscritto almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o per delega.
In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega.
La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’organizzazione.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni delle Statuto è richiesta la presenza dei due terzi dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell’organizzazione è richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci.
Ciascun membro rappresentante la BdT può essere portatore di una sola delega di altro membro avente diritto di partecipazione.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea delle BdT ed è composta da un minimo di 5 a un massimo di 11 componenti. Resta in carica un anno e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Direttivo si riunisce, su convocazione del Coordinatore Responsabile almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Regolamento:
Le riunioni del Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni di Direttivo.
Compete al Direttivo:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione;
- redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea le norme per il funzionamento dell’Associazione;
- sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il Preventivo con il Bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell’anno interessato.
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;
- sottoporre a ratifica dell’Assemblea l’ammissione e la non accettazione delle domande degli aspiranti soci;
- sottoporre a ratifica dell’Assemblea l’ammissione o la non accettazione delle domande degli aspiranti soci;
- sottoporre a ratifica dell’Assemblea in merito all’esclusione dei soci;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Coordinatore responsabile per motivi di necessità e urgenza.
Le eventuali sostituzioni di componenti del Direttivo effettuate nel corso del mandato tramite cooptazione si possono fare nel limite di un terzo del numero complessivo dei membri e devono essere convalidate dalla Assemblea nella prima seduta utile. I membri così nominati scadono con gli altri membri in carica.
Articolo 11
Il Coordinatore responsabile è eletto dall’Assemblea tra i componenti a maggioranza dei voti.
Il Coordinatore Responsabile:
- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti dei terzi in giudizio;
- è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
Articolo 12
La Commissione di Garanzia è costituita da tre membri e viene eletta tra i componenti dell’Assemblea a maggioranza dei voti. Resta in carica un anno e si rinnova contemporaneamente al Consiglio Direttivo. La Commissione elegge al proprio interno un Presidente. La Commissione di Garanzia ha il compito di: dirimere le controversie sulla interpretazione e applicazione dello statuto; procedere su istanza degli iscritti a sindacare la regolarità dei comportamenti e la legittimità degli atti di un qualsiasi componente singolo o collettivo.
Articolo 13
Il patrimonio dell’organizzazione è costituito da:
- beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
Le entrate dell’organizzazione sono costituite da:
- eventuali contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell’organizzazione
- contributi di privati
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche
- contributi di organismi internazionali
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati all’incremento del patrimonio
- rimborsi derivanti da convenzioni
- rendite di beni mobili o immobili provenienti all’organizzazione a qualunque titolo
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore
- qualsiasi altra entrata anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinata ad incremento del patrimonio nei limiti dell’art.6 del D. Lgs 470/97.
Articolo 14
Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione, nonchè di fondi, riserve o capitali durante la vita dell’organizzazione.
Articolo 15
Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti alle BdT secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina il liquidatore.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili o riserve alle persone fisiche.
Articolo 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Legs 4 dicembre 1977 n. 460 e alle loro eventuali variazioni.








